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Fotografia e matrimonio: i diritti sulle immagini

di Domenico Raffaele Addamo

Fotografia di Captureworx / SIME © 2014

Per analizzare i diritti sulle immagini (copyright) scattate da un fotografo cui è stato commissionato un servizio matrimoniale (c.d. wedding photography) durante l’evento, si dovrà necessariamente partire dalla lettura della Legge sul Diritto d’Autore.

Art. 88Legge sul Diritto d’Autore (L. 633/1941)
Spetta al fotografo il diritto esclusivo di riproduzione, diffusione e spaccio della fotografia, salve le disposizioni stabilite dalla sezione seconda del capo sesto di questo titolo, per ciò che riguarda il ritratto e senza pregiudizio, riguardo alle fotografie riproducenti opere dell’arte figurativa, dei diritti di autore sull’opera riprodotta. Tuttavia se l’opera è stata ottenuta nel corso e nell’adempimento di un contratto di impiego o di lavoro, entro i limiti dell’oggetto e delle finalità del contratto, il diritto esclusivo compete al datore di lavoro. […]”

Analizzando la norma citata, se si è stipulato un contratto, allora varranno tutte le cessioni concordate e, dunque, il fotografo potrà stabilire (in accordo con i committenti) di trattenere i diritti di riproduzione o di essere autorizzato a pubblicare le immagini sui propri portali web, a stamparle ed esporle nel proprio studio o, anche, a poterne fare un utilizzo commerciale.

Per tutto quanto non menzionato nel contratto (o se il contratto non è stato stipulato) i diritti di cui sopra appartengono al committente e, quindi, tutti gli originali delle immagini andranno consegnate ai clienti.

Unica eccezione alla regola di cui sopra è il ritratto (anche eseguito durante un servizio matrimoniale).

Vediamo la normativa:

Art. 98Legge sul Diritto d’Autore (L. 633/1941)
Salvo patto contrario, il ritratto fotografico eseguito su commissione può dalla persona fotografata o dai suoi successori o aventi causa essere pubblicato, riprodotto o fatto riprodurre senza il consenso del fotografo, salvo pagamento a favore di quest’ultimo, da parte di chi utilizza commercialmente la riproduzione, di un equo corrispettivo.
Il nome del fotografo, allorché figuri sulla fotografia originaria, deve essere indicato. […]”

Quindi, in questo caso, i diritti (salvo diversamente previsto nel contratto) rimangono del fotografo, mentre i committenti possono solo utilizzare le immagini.

Ovviamente, specialmente in tema di ritratto, valgono tutte le regole sul diritto alla Privacy, specialmente nel caso in cui si voglia pubblicare o commercializzare le immagini.

Restano sempre in capo al fotografo, invece, i diritti morali previsti dalla Legge sul Diritto d’Autore (come, ad esempio, il diritto ad essere riconosciuti autori della fotografia), poiché si tratta di diritti indisponibili e, dunque, non cedibili.

Molto importante, come abbiamo visto, è la parte della contrattualistica tra fotografo e clienti, proprio al fine di prevedere ogni possibilità e evitando di avere problematiche, anche relative alla cancellazione delle immagini o ai diritti sulle stesse.

Il contratto da sottoporre ai clienti dovrà necessariamente essere redatto sulla base delle vostre esigenze particolari, della vostra metodologia di lavoro o del vostro rapporto con i clienti.

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